Norme di trasparenza

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Il presente Avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti secondo le indicazioni contenute nella legge n. 108/1996, nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del D. Lgs n.385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – “TUB”) e successive modifiche, nella delibera del CICR del 4 marzo 2003 e nel Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e successive modifiche.  

 

1. DATI SOCIETARI DEL MEDIATORE 

Nel seguito si esplicitano i dati societari del mediatore che rende l’informativa: 

Denominazione Sociale:  Azimut Direct Finance S.r.l. (“ADF”); 

Sede Legale: Foro Buonaparte 12 – 20121 Milano  

Sito Internet: finance.azimutdirect.com;  

Numero di telefono: +39 0284258450;  

PEC: azimut_direct_finance@legalmail.it 

e-mail: info@azimutdirect.com;  

Codice Fiscale/Partita IVA n. 11443260960; 

Iscrizione al n. M509 dell'elenco OAM; 

Capitale Sociale: Euro 100.000 i.v. 

Assicurazione r.c. professionale n. PI-60908221M0 stipulata con Arch Insurance (EU) DAC 

 

2. ATTIVITA’, OBBLIGHI E DIVIETI DEL MEDIATORE CREDITIZIO  

E’ Mediatore Creditizio (ai sensi dell’articolo 128-sexies, comma 1, del TUB) il soggetto, iscritto nell’elenco tenuto dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (“OAM”) ex articolo 128-undecies del TUB, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio di attività riservata nei confronti del pubblico in mancanza di iscrizione costituisce illecito penalmente sanzionato ai sensi dell’articolo 140-bis del TUB (Esercizio abusivo dell’attività). Il Mediatore Creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli istituti di credito o intermediari finanziari. Il Mediatore Creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o dell’eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti della banca o degli intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest’ultimo. 

 

3. DIRITTI DEL CLIENTE  

Diritti di informativa 

✓ Prima di essere vincolato dall’incarico di mediazione creditizia, il Cliente ha diritto di ricevere ed asportare copia (su supporto cartaceo o su altro supporto durevole) del Foglio Informativo in vigore (datato ed aggiornato) contenente le informazioni sul Mediatore Creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, dell’Avviso alla clientela contenente le principali norme di trasparenza nonché del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura mediante altre tecniche di comunicazione a distanza; 

✓ quando il Mediatore Creditizio presenta al Cliente operazioni o servizi di una banca o di un intermediario, nel caso di offerta fuori sede o quando il Mediatore Creditizio effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dal Cliente per il successivo inoltro all’intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal Mediatore Creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso (o contestualmente alla presentazione) e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la relativa Guida. Quando il Mediatore Creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al Cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l’invio del foglio informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e, se prevista, della Guida può avvenire per tale via; 

✓ il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione dell’incarico di mediazione creditizia e su espressa sua richiesta, copia completa dell’incarico di mediazione creditizia idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione dell’incarico di mediazione creditizia. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, il Mediatore Creditizio, prima della conclusione dell’incarico di mediazione creditizia, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo dell’incarico di mediazione creditizia idonea per la stipula; 

✓ una volta concluso l’incarico, il Cliente ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento, copia dell’incarico di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, comprensivo del documento di sintesi; 

✓ il Cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Mediatore Creditizio indicherà il presumibile importo delle relative spese al momento della richiesta;  

✓ i diritti riconosciuti al Cliente concernenti il diritto di ricevere copia dell’incarico di mediazione creditizia idonea alla stipula valgono, oltre che con riguardo ad esso, anche con riguardo al contratto di finanziamento. 

 

Strumenti di tutela contrattuale 

L’incarico di mediazione creditizia deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. 

L’incarico di mediazione creditizia deve indicare i compensi ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto, come le penali. 

Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei compensi di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché le clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate nei fogli informativi, sono nulle.  

 

Informazioni pubblicitarie 

Il Mediatore Creditizio ha l’obbligo di indicare nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell’iscrizione all’elenco OAM, che il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente.  

Il Mediatore Creditizio ha l’obbligo di indicare, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari in generale, la natura promozionale nonché il periodo di validità degli stessi, con l’indicazione del fatto che per la visione delle condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi, specificando le modalità di messa a disposizione di questi ultimi.  

 

Reclami 

Qualsiasi reclamo relativo all’incarico di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r destinata a Azimut Direct Finance SRL, Foro Buonaparte 12, 20121, Milano o, in alternativa, tramite posta elettronica: reclami@azimutdirect.com

Il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione del Cliente; (ii) recapiti del Cliente; (iii) data dell’incarico di mediazione; (iv) motivazione del reclamo e richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio; e (v) riferimenti delle persone incaricate dal Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto, e dovrà essere trattato entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il responsabile dei reclami di AD è il Legale Rappresentante. 

Il Cliente e il Mediatore Creditizio prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria possono (o devono a seconda dei casi) tentare la conciliazione di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito www.conciliatorebancario.it.  

In caso di controversie con le banche e/o altri intermediari finanziari eroganti, il Cliente potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per qualsiasi informazione sulla procedura arbitrale, il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero richiederle presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiederle al Mediatore Creditizio o scaricare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario.

 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione dell’incarico di mediazione creditizia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.